ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE
POPOLARI DELLA PROVINCIA DI PALERMO
Decreto Ministeriale 9 luglio 1936
Riconoscimento dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari
di Palermo come Istituto Autonomo Provinciale.
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopracitata,
approvato con R. Decreto 30 aprile 1936, n,1031;
Visto lo statuto tipo approvato con R. Decreto 25 maggio
1936 n. 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della
legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il R. Decreto 20 giugno 1920, con il quale lo
Istituto per le case popolari di Paler-mo fu riconosciuto
come corpo morale;
Ritenuta l'opportunità di riconoscere il cennato
ente come Istituto autonomo provinciale ai sensi dell’art.2
della legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto lo schema di statuto organico approvato dal Consiglio
di Amministrazione del so-pracennato ente con delibera
del 9 giugno 1936;
DECRETA
L'Istituto delle case popolari di Palermo è riconosciuto
come istituto autonomo provin-ciale con la denominazione
di “Istituto autonomo per le case popolari della
provincia di Paler-mo”.
È approvato l'annesso statuto organico del prefato
Istituto provinciale composto di 27 articoli.
L’esercizio finanziario in corso del cennato Istituto
avrà termine il 28 ottobre l936.
Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del Regno ed avrà effetto dalla data
della sua pubblicazione.
Roma, addì 9 luglio 1936
Il Ministro: COBOLLI-GIGLI
Gazzetta Ufficiale N. 198 del 27-8-1936
COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO
Art. 1
L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia
dì Palermo, con sede in Paler-mo, ha lo scopo di
provvedere case alle classi meno abbienti in tutti í
Comuni della circoscri-zione provinciale nei quali se
ne manifesti il bisogno, in conformità della vigente
legislazione sulla edilizia economica e popolare.
Esso potrà avere una o più sezioni autonome,
con patrimonio e bilanci separati per le case di un determinato
Comune o gruppo di Comuni.
Art. 2
Per l'attuazione dei propri fini l'Istituto potrà:
a) acquistare terreni fabbricabíli, e venderli
quando risultino esuberanti od inutilizzabili per i bi-sogni
od i mezzi dell'Istituto.
b) costruire case popolari ed economiche con i relativi
accessori di botteghe laboratori e simili;
c) acquistare fabbricati per ridurli a case popolari od
economiche;
d) vendere o locare gli alloggi ed accessori degli edifici
di cui alle precedenti lettere b) e c), ov-vero assegnarli
in affitto con patto di futura vendita agli stessi inquilini
ed ai loro eredi;
e) costruire ed esercitare alberghi dormitori e bagni
popolari;
f) amministrare case popolari od economiche per conto
dei Comuni ed altri Enti nella circoscrizione;
g) provvedere alle istituzioni accessorie che si propongono
la elevazione e la educazione socia-le, morale ed igienica
dei propri inquilini;
h) accettare elargizioni, donazioni, eredità e
legati in qualsiasi forma che ritenga vantaggiosi;
i) contrarre prestiti con o senza garanzia dei contratti
di locazione od inerenti alla gestione dei fondi di previdenza
del proprio personale;
1) fare presso le Banche tutte le operazioni indispensabili
ai propri fini, escluso ogni carattere aleatorio;
m) fare tutte le altre operazioni ed atti consentiti dalla
legge per il raggiungimento dei propri fini.
Art. 3
Il patrimonio dell'Istituto è costituito:
a) dal patrimonio dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari
di Palermo;
b) da eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni
che pervengano all'Istituto;
c) dal patrimonio degli altri Enti od Istituti di case
popolari e dalle gestioni Comunali e Provin-ciali per
case popolari e dalle gestioni speciali che vengano riconosciute
come sezioni autono-me dell'Istituto Provinciale o dì
cui venga disposta la fusione od incorporazione nello
Istituto Autonomo Provinciale;
d) dal fondo di riserva ordinario e dagli utili devoluti
ad aumento del capitale.
I conferimenti di capitale previsti alla precedente lettera
b), debbono essere preventi-vamente accettati dal Consiglio
di Amministrazione.
Omissis